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Statuto – Ente di Tipo Associativo / Denominazione, Sede ed Oggetto
Art. 1
E’ Costituita un’associazione denominata: Associazione Visit U.S.A. Italia
Art. 2
L’associazione ha sede in Milano, Via Principe Amedeo n. 2, presso il Consolato degli Stati Uniti d’America e potrà avere sedi secondarie, uffici e rappresentanze.
Art. 3
L’associazione ha lo scopo di :
a) promuovere e sviluppare il turismo dall’Italia verso gli Stati Uniti d’America;
b) migliorare la conoscenza e promuovere l’immagine degli Stati Uniti d’ America, come destinazione turistica, nei confronti del consumatore finale;
c) promuovere programmi di formazione sul trasporto ed il soggiorno negli Stati Uniti d’America rivolti agli operatori del settore turistico;
d) fornire ai soci ed a tutti gli operatori del settore turistico in Italia, un opportunità di confronto e di analisi delle problematiche inerenti il turismo ed il trasporto verso gli Stati Uniti d’America.
L’associazione non ha scopo di lucro.
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Art. 4
Possono far parte dell’associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, Italiani o Esteri, che ne condividano in modo espresso gli scopi, presentino richiesta scritta, versino la quota associativa e siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento interno.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
Art. 5
La presentazione della domanda di ammissione all’associazione comporta l’accettazione dello Statuto e del Regolamento interno e deve essere accompagnata dal pagamento della quota associativa.
Art. 6
L’iscrizione all’associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale.
Art. 7
I soci vengono ammessi all’associazione senza limiti di tempo.
I soci cessano di appartenere all’associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza. Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro i soci:
a) che non partecipano alla vita dell’associazione ovvero che tengano comportamenti contrari agli scopi dell’associazione;
b) che non eseguano in tutto o in parte il versamento delle quote sociali;
c) che non adempiono i doveri inerenti la qualità di socio o gli impegni assunti verso l’associazione;
d) che i soci non siano sottoposti ad alcuna delle procedure di cui al R.D. 16 Marzo 1942 n.267.
Il socio che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.
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Art. 9
L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno. L’Assemblea è convocata dal Presidente. Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti.
L’ Assemblea è convocata, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’ avviso di convocazione, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, oppure inoltrata tramite telefax o via e-mail.
Partecipano all’Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di altri due soci.
Spetta all’assemblea deliberare in merito:
a) all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) alla nomina del Consiglio Direttivo;
c) all’approvazione e alle modifiche dello Statuto e del Regolamento interno;
d) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
Le delibere dell’assemblea verranno trascritte con apposito verbale.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere, in prima convocazione, è necessario che siano presenti, in proprio o per delega, almeno il cinquanta per cento dei soci più uno e le delibere saranno valide a maggioranza dei presenti; in caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà comunque valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere saranno valide con le maggioranze sopra citate.
Per le modifiche statutarie sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
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CONSIGLIO DIRETTIVO - Presidente |
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Art. 10
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti anche fra i non soci a scrutinio segreto. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti solamente una volta.
Risulterà eletto Presidente chi, nella prima votazione, abbia riportato un numero di voti pari ad almeno il cinquanta per cento più uno dei voti espressi; se nessuno dei votati raggiunge tale “quorum” si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 11
Il Presidente:
a) presiede le adunanze dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
b) provvede all’attuazione delle relative deliberazioni;
c) rappresenta l’associazione nei rapporti con i terzi ed anche in giudizio;
d) nomina nell’ambito del Consiglio Direttivo il Vice – Presidente ed il Tesoriere.
Art. 12
I componenti del Consiglio Direttivo, formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette soci, compreso il Presidente, saranno eletti da parte della stessa assemblea che ha eletto il Presidente che è membro di diritto del Consiglio Direttivo
Saranno chiamati a far parte del Consiglio Direttivo i soci che avranno il maggior numero di voti.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente e si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale ed anche per video conferenza, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o ne è fatta domanda scritta da due dei membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o tramite telefax o e – mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della riunione a ciascun membro del Consiglio Direttivo.
Le riunioi per videoconferenza sono valide se è garantita l’esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il Segretario per la relazione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza relativa dei voti dei presenti.
Art.14
Il Consiglio Direttivo:
a) delibera in merito all’ammissione, esclusione e decadenza dei soci;
b) provvede ad attuare le direttive assembleari.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo provvede all’attività dell’associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.
Art. 15
L’ Associazione potrà essere controllata, su deliberazione dell’assemblea, da un collegio di revisori, composta da tre membri che potranno essere rieleggibili, la durata della carica è prevista in due anni.
Art.16
Il patrimonio sociale è formato: dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
dai contributi di altre persone fisiche e giuridiche;
da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
Gli esercizi sociali e finanziari hanno inizio l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno i bilanci consuntivi dell’esercizio precedente e preventivi dell’esercizio in corso, corredati della relazione del Consiglio Direttivo, devono essere presentati all’assemblea dei soci per l’approvazione, a cura del Consiglio Direttivo. I bilanci consuntivo e preventivo non possono comunque presentare disavanzi di gestione.
Art. 17
L’associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi in materia.
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